Novità legislative in ambito fiscale. Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore alcune modifiche legislative a livello tributario. Lo comunica la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), che riassume di seguito le principali novità derivanti da revisioni di leggi federali.
Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA) e relativo adeguamento della Legge tributaria (LT)
Il 4 novembre 2019 il Gran Consiglio ha approvato il rapporto di maggioranza inerente al Messaggio del Consiglio di Stato nr. 7684 sull’implementazione, nella Legge tributaria cantonale, della Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA). Contro questo progetto di legge è stata depositata alla Cancelleria dello Stato, nei termini di legge, una domanda di referendum: l’esito della raccolta delle firme è atteso a breve. È tuttavia opportuno ricordare anche in questa sede che gli statuti fiscali privilegiati di società holding, società di amministrazione e società ausiliarie, attualmente regolamentati agli art. 91-93 della LT, sono stati aboliti con l’entrata in vigore a livello federale, il 1 gennaio 2020, della RFFA, indipendentemente dalla contestuale entrata in vigore delle norme di attuazione cantonali soggette a possibile referendum.
Adeguamento della LT alla nuova legge federale (LF) sull’Energia e relative ordinanze, in particolare all’Ordinanza sui costi degli immobili (ord. 642.116)
La nuova LF sull’energia ha comportato degli adattamenti della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), introducendo due nuovi concetti:
- la deducibilità fiscale, a determinate condizioni, dei costi di demolizione di un immobile privato in vista della costruzione di uno nuovo, in quanto assimilati alle spese di manutenzione;
- la possibilità di riportare questi costi di demolizione, unitamente agli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente su un immobile privato, sui due periodi fiscali successivi, se questi non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.
La LT è stata conseguentemente adattata riprendendo i medesimi concetti all’art. 31 cpv. 2 e 2bis LT. L’attuale Circolare no. 7/2019 Deduzioni dai proventi sulla sostanza immobiliare sarà aggiornata a breve.
Adeguamento della LT alla LF sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) in materia di regimi “too big to fail”
A fronte dell’adeguamento della LBCR in materia di banche di rilevanza sistemica, e conseguentemente della LIFD e della LAID per gli aspetti fiscali, si è reso necessario inserire un nuovo cpv. 7 all’art. 77 LT in materia di riduzioni per partecipazioni. Tale capoverso apporta dei correttivi al calcolo delle deduzioni per partecipazioni, affinché le società madri di banche di rilevanza sistemica non risultino penalizzate qualora provvedano a finanziare le loro società del gruppo attraverso l’emissione di particolari strumenti finanziari (prestiti obbligazionari).
Anche a livello cantonale si segnalano le seguenti novità:
Introduzione del principio degli ammortamenti accelerati per nuovi investimenti direttamente nei nuovi capoversi 2bis degli artt. 27 e 71 LT
A partire dal 1° gennaio 2020 è stato ancorato nella legge tributaria il principio che prevede la possibilità di applicare un tasso doppio di ammortamento rispetto a quello usualmente ammesso, sui nuovi investimenti e nell’anno stesso dell’investimento, in deroga agli artt. 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 LT. Tale principio, in vigore già dal 01.01.1996, era sino ad ora regolato attraverso l’aggiornamento periodico del Decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, il quale rimarrà applicabile agli investimenti effettuati sino al 31.12.2019.
Adeguamenti legislativi dell’istituto del deposito agli artt. 253a, 253b e 254 LT
Le principali novità in ambito di obbligo di versamento del deposito in caso di trasferimento di proprietà immobiliare sono di ordine procedurale e possono essere riassunte come segue:
- in caso di trasferimento tramite atto pubblico, è stato formalmente introdotto l’obbligo per l’alienante di versare il deposito su un conto del notaio rogante, il quale funge da intermediario nell’incasso del dovuto;
- il termine di 30 giorni dal trasferimento di proprietà per il versamento del deposito al notaio rogante rimane invariato;
- il notaio rogante è poi tenuto a riversare tale somma all’Ufficio esazione e condoni entro 10 giorni dalla sua ricezione e posto che il trapasso di proprietà sia già avvenuto;
- eventuali eccedenze di deposito, riservata la facoltà dell’autorità fiscale di effettuare determinate compensazioni, saranno ritornate su un conto del notaio, salvo istruzioni contrarie scritte da parte dell’alienante;
- la possibilità di consegnare una garanzia bancaria a prima richiesta direttamente all’Ufficio esazione e condoni invece del versamento su un conto del notaio rimane invariata.
L’attuale Circolare sul Deposito 9/2016 sarà oggetto di revisione nei prossimi mesi.
Estensione dello strumento del Calcolo provvisorio previsto nel nuovo art. 252a LT
A partire dal 01.01.2020 l’Autorità fiscale può emettere un calcolo provvisorio d’ufficio o su richiesta del contribuente, non solo in caso di compravendita generante un’imposizione sugli utili immobiliari ma anche in relazione ad altre imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile secondo l’art. 252 LT.
Obblighi del contribuente in materia di allegati alla dichiarazione fiscale giusta l’art. 199 cpv. 2 lett. a LT
È stato formalmente precisato nella LT che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche che sono obbligate ad allestire il conto annuale secondo quanto previsto dal Codice delle obbligazioni all’art. 958 cpv. 2 CO saranno altresì tenute ad allegare alla dichiarazione di imposta, oltre al bilancio ed al conto economico, anche il relativo allegato per il periodo fiscale in questione.
Modifiche a decreti esecutivi
Le disposizioni del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2020 sono state modificate per quanto attiene ai tassi di interesse rimunerativi sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (art. 2 cpv. 1) e sul rimborso delle eccedenze di deposito (art. 11) entrambi ridotti ad un tasso rimunerativo dello 0.10% (prima: 0.25%) come misura di adeguamento dei tassi a quelli di mercato.
La Divisione delle contribuzioni segnala, infine, che le seguenti Circolari sono attualmente oggetto di revisione e saranno pubblicate a breve in versione aggiornata sul sito Internet della Divisione:
Circolare no. 7/2019 Deduzioni dai proventi sulla sostanza immobiliare
Circolare no. 26/2016 Deposito
Circolare 27/2015 Calcolo provvisorio
Circolare 17/2016 Vincite alle lotterie e manifestazioni analoghe
Circolare 1/2003 Usufrutto e diritto di abitazione
Circolare 18/2020 Imposizione della famiglia.