January 3 2020
Tutte le novità legislative in ambito fiscale
Novità legislative in ambito fiscale. Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore alcune modifiche legislative a livello tributario. Lo comunica la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), che riassume di seguito le principali novità derivanti da revisioni di leggi federali.
Riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA) e relativo adeguamento della Legge tributaria (LT)
Il 4 novembre 2019 il Gran Consiglio ha approvato il rapporto di maggioranza inerente al Messaggio del Consiglio di Stato nr. 7684 sull’implementazione, nella Legge tributaria cantonale, della Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA). Contro questo progetto di legge è stata depositata alla Cancelleria dello Stato, nei termini di legge, una domanda di referendum: l’esito della raccolta delle firme è atteso a breve. È tuttavia opportuno ricordare anche in questa sede che gli statuti fiscali privilegiati di società holding, società di amministrazione e società ausiliarie, attualmente regolamentati agli art. 91-93 della LT, sono stati aboliti con l’entrata in vigore a livello federale, il 1 gennaio 2020, della RFFA, indipendentemente dalla contestuale entrata in vigore delle norme di attuazione cantonali soggette a possibile referendum.
Adeguamento della LT alla nuova legge federale (LF) sull’Energia e relative ordinanze, in particolare all’Ordinanza sui costi degli immobili (ord. 642.116)
La nuova LF sull’energia ha comportato degli adattamenti della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), introducendo due nuovi concetti:
- la deducibilità fiscale, a determinate condizioni, dei costi di demolizione di un immobile privato in vista della costruzione di uno nuovo, in quanto assimilati alle spese di manutenzione;
- la possibilità di riportare questi costi di demolizione, unitamente agli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente su un immobile privato, sui due periodi fiscali successivi, se questi non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti.
- in caso di trasferimento tramite atto pubblico, è stato formalmente introdotto l’obbligo per l’alienante di versare il deposito su un conto del notaio rogante, il quale funge da intermediario nell’incasso del dovuto;
- il termine di 30 giorni dal trasferimento di proprietà per il versamento del deposito al notaio rogante rimane invariato;
- il notaio rogante è poi tenuto a riversare tale somma all’Ufficio esazione e condoni entro 10 giorni dalla sua ricezione e posto che il trapasso di proprietà sia già avvenuto;
- eventuali eccedenze di deposito, riservata la facoltà dell’autorità fiscale di effettuare determinate compensazioni, saranno ritornate su un conto del notaio, salvo istruzioni contrarie scritte da parte dell’alienante;
- la possibilità di consegnare una garanzia bancaria a prima richiesta direttamente all’Ufficio esazione e condoni invece del versamento su un conto del notaio rimane invariata.