June 2020 / Switzerland

June 24 2020

COVID-19 Pandemic: Italy and Switzerland Sign Agreement on Taxation of Frontier Workers

Italy and Switzerland have signed an agreement on the taxation of frontier workers who are currently e-working at home due to the COVID-19 pandemic. The mutual agreement stipulates that, for purposes of the application of article 15(1) and (4) of the Italy - Switzerland Income and Capital Tax Treaty (1976) (as amended through 2015), and article 1 of the Italy - Switzerland Agreement on the Taxation of Frontier Workers and the Financial Compensation for Italian Frontier Municipalities of 3 October 1974, days spent working from home due to the COVID-19 pandemic measures will be deemed to be spent in the state where the frontier workers would have carried out the work without such measures. The mutual agreement is applicable during the period between 24 February 2020 and 30 June 2020 and is automatically extended until the end of the following calendar month, until the rules limiting or discouraging the regular free movement of workers in both states introduced due to the COVID-19 pandemic cease to exist or the agreement is jointly terminated by the competent authorities of both states. The agreement was signed in Bern on 18 June 2020 and in Rome on 19 June 2020, and entered into force on 20 June 2020.
June 21 2020

(ITA) Il Rappresentante Fiscale in Svizzera

Da più di due anni è obbligatoria per tutte le imprese straniere che forniscono beni e servizi sul territorio elvetico - con fatturato superiore ai 100'000 Franchi - la nomina del rappresentante fiscale. Questa regola è quindi particolarmente rilevante soprattutto per le imprese che operano nelle rispettive regioni di confine e che non hanno intenzione di stabilirsi con società ad hoc in territorio svizzero. L’obbligo è previsto sia per le aziende che superano i 100.000 franchi fatturati sul territorio della Confederazione, sia per le imprese straniere che superano la medesima soglia, a prescindere dal paese nel quale tale fatturato sia stato generato. Nei suddetti casi il rappresentante fiscale è obbligatorio anche se vi sia un solo franco svizzero di fatturato che ecceda le suddette soglie, pena il divieto di operare sul territorio elvetico. Per questo motivo anche le piccole e medie imprese italiane che forniscono prestazioni in territorio svizzero (ad es. piccoli lavori edili, servizi di sviluppo software, manifattura, arredamento, ecc.) dovranno premurarsi di nominare un rappresentante fiscale in Svizzera. Il rappresentante fiscale si occuperà in sintesi di: • Rispettare per conto dell’azienda tutte le prescrizioni riguardanti l’IVA in Svizzera; • Effettuare le necessarie rendicontazioni periodica; • Segnalare al cliente l’importo dei pagamenti IVA da effettuare; • Svolgere le scritturazioni contabili necessarie; • Curare il rapporto tra l’azienda e l’AFC, l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni. È necessario precisare che l’assoggettamento al regime dell’IVA in Svizzera interessa solo chi svolge attività d’impresa, quindi un’attività di tipo indipendente, professionale o commerciale, in nome proprio e con lo scopo di generare profitti. Non saranno quindi interessati dall’obbligo di nomina di un rappresentante né dell’iscrizione al registro dell’IVA coloro che, ad esempio, si limitano alla consegna di un prodotto acquistato da un cliente svizzero in Italia o altro Paese: in questo caso sarà il cliente svizzero a dover versare l’IVA svizzera nel momento in cui la merce viene importata nel territorio elvetico. Tuttavia, qualora il fornitore italiano esegua una prestazione in Svizzera, ad esempio l’installazione di quanto acquistato, e se le condizioni relative al fatturato siano verificate, ebbene l’obbligo di dotarsi di un rappresentante fiscale riprende effetto e sarà dovere del fornitore farsi carico dell’IVA e dei relativi obblighi attraverso un rappresentante. La rappresentanza fiscale può essere esercitata sia da una persona fisica che giuridica, a condizione che tale persona disponga di un domicilio o di una sede in Svizzera. Il rappresentante fiscale deve essere inserito nel formulario di iscrizione all’IVA. Tra i numerosi servizi offerti in ambito contabile, fiscale e societario, Diacron Suisse SA offre anche la possibilità di agire come rappresentante fiscale in Svizzera, garantendo ai suoi clienti un servizio puntuale e preciso, competenza ultraventennale e consulenza sulle tutte le tematiche legate all’IVA.   Per maggiori informazioni contattattateci al +41 (0) 91 210 5832 oppure via email a m.dotti@diacrongroup.com o a.re@diacrongroup.com   Rappresentante Fiscale in Svizzera