21 Giugno 2020

Il Rappresentante Fiscale in Svizzera

La nomina del rappresentante fiscale in Svizzera è obbligatoria per tutte le imprese straniere che forniscono beni e servizi sul territorio elvetico - con fatturato superiore ai 100'000 Franchi.

Da più di due anni è obbligatoria per tutte le imprese straniere che forniscono beni e servizi sul territorio elvetico - con fatturato superiore ai 100'000 Franchi - la nomina del rappresentante fiscale. Questa regola è quindi particolarmente rilevante soprattutto per le imprese che operano nelle rispettive regioni di confine e che non hanno intenzione di stabilirsi con società ad hoc in territorio svizzero. L’obbligo è previsto sia per le aziende che superano i 100.000 franchi fatturati sul territorio della Confederazione, sia per le imprese straniere che superano la medesima soglia, a prescindere dal paese nel quale tale fatturato sia stato generato. Nei suddetti casi il rappresentante fiscale è obbligatorio anche se vi sia un solo franco svizzero di fatturato che ecceda le suddette soglie, pena il divieto di operare sul territorio elvetico. Per questo motivo anche le piccole e medie imprese italiane che forniscono prestazioni in territorio svizzero (ad es. piccoli lavori edili, servizi di sviluppo software, manifattura, arredamento, ecc.) dovranno premurarsi di nominare un rappresentante fiscale in Svizzera.

Il rappresentante fiscale si occuperà in sintesi di:

• Rispettare per conto dell’azienda tutte le prescrizioni riguardanti l’IVA in Svizzera;

• Effettuare le necessarie rendicontazioni periodica; • Segnalare al cliente l’importo dei pagamenti IVA da effettuare;

• Svolgere le scritturazioni contabili necessarie;

• Curare il rapporto tra l’azienda e l’AFC, l’Amministrazione Federale delle Contribuzioni.

È necessario precisare che l’assoggettamento al regime dell’IVA in Svizzera interessa solo chi svolge attività d’impresa, quindi un’attività di tipo indipendente, professionale o commerciale, in nome proprio e con lo scopo di generare profitti. Non saranno quindi interessati dall’obbligo di nomina di un rappresentante né dell’iscrizione al registro dell’IVA coloro che, ad esempio, si limitano alla consegna di un prodotto acquistato da un cliente svizzero in Italia o altro Paese: in questo caso sarà il cliente svizzero a dover versare l’IVA svizzera nel momento in cui la merce viene importata nel territorio elvetico.

Tuttavia, qualora il fornitore italiano esegua una prestazione in Svizzera, ad esempio l’installazione di quanto acquistato, e se le condizioni relative al fatturato siano verificate, ebbene l’obbligo di dotarsi di un rappresentante fiscale riprende effetto e sarà dovere del fornitore farsi carico dell’IVA e dei relativi obblighi attraverso un rappresentante. La rappresentanza fiscale può essere esercitata sia da una persona fisica che giuridica, a condizione che tale persona disponga di un domicilio o di una sede in Svizzera. Il rappresentante fiscale deve essere inserito nel formulario di iscrizione all’IVA.

Tra i numerosi servizi offerti in ambito contabile, fiscale e societario, Diacron Suisse SA offre anche la possibilità di agire come rappresentante fiscale in Svizzera, garantendo ai suoi clienti un servizio puntuale e preciso, competenza ultraventennale e consulenza sulle tutte le tematiche legate all’IVA.

 

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Rappresentante Fiscale in Svizzera