14 Marzo 2018

IVA in Svizzera – Novità sulla regolamentazione della vendita per corrispondenza dal 1° gennaio 2019

Ad oggi, per motivi legati alla redditività della riscossione, sulle merci importate, a seguito di vendita online, con un valore d’imposta inferiore o pari a 5 CHF (cosiddetti piccoli invii) l’IVA (imposta sull’importazione) non è riscossa.

L’acquirente può quindi ottenere piccoli invii dall’estero senza l’aggravio dell’IVA, mentre le forniture di beni identici acquistata presso un venditore per corrispondenza svizzero o un commerciante al dettaglio svizzero iscritto nel registro dei contribuenti IVA soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Dal 1° gennaio 2019 sarà introdotto un nuovo quadro giuridico per i venditori per corrispondenza che realizzano con piccoli invii una cifra d’affari annua pari o superiore a 100.000 CHF. Le forniture di piccoli invii che un venditore per corrispondenza (estero o svizzero) trasporta o spedisce dall’estero in territorio svizzero realizzando una cifra d’affari di almeno 100.000 CHF sono considerate forniture sul territorio svizzero. Di conseguenza, egli diventa contribuente in Svizzera e deve iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. L’assoggettamento nasce nel momento in cui la cifra d’affari di 100.000 CHF è raggiunta.

In pratica:

È assoggettato obbligatoriamente all’imposta, e deve quindi iscriversi al registro dei contribuenti IVA dal 1° gennaio 2019, chiunque realizza nel 2018 una cifra d’affari annua di almeno 100.000 CHF con piccoli invii e presume che effettuerà forniture simili anche nei dodici mesi successivi a partire dal 1° gennaio 2019.

L’impresa di vendita per corrispondenza svizzera o estera che adempie le condizioni dell’assoggettamento deve annunciarsi spontaneamente all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC). L’impresa di vendita per corrispondenza estera deve designare un rappresentante fiscale domiciliato o con sede sul territorio svizzero. Deve inoltre prestare una garanzia mediante fideiussione solidale illimitata emessa da una banca con sede in Svizzera o fornire un deposito in contanti.

Per approfondire le novità in vigore dal 2019 e per valutare come operare senza incorrere in sanzioni, valuta i prossimi passi insieme al tuo futuro rappresentante fiscale svizzero contattando:

 

Rotilio Puzo
Tax Advisor & General Manager
r.puzo@diacrongroup.com