Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 della legge n. 182/2024, è stata ratificata ed eseguita la nuova Convenzione contro la doppia imposizione tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese, firmata a Roma il 23 marzo 2019. L’efficacia delle disposizioni è fissata al 1° gennaio 2026.
L’articolo 29 della Convenzione stabilisce che l’Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell’ultima notifica di ratifica. Le sue disposizioni saranno applicabili:
- Con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte: sulle somme realizzate a partire dal 1° gennaio del primo anno solare successivo all’entrata in vigore dell’Accordo.
- Con riferimento alle altre imposte sui redditi: sui periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo all’entrata in vigore dell’Accordo.
La nuova Convenzione, più aderente al Modello OCSE 2017, introduce modifiche significative rispetto alla precedente (in vigore dal 1990):
1. Dividendi
L’Accordo prevede una riduzione dell’aliquota di ritenuta alla fonte per le imprese italiane con sede in Cina e viceversa, che passa dal 10% al 5%, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
- Partecipazione diretta: almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi.
- Periodo di detenzione delle azioni: almeno 365 giorni.
2. Interessi
L’Accordo introduce una riduzione dell’aliquota sugli interessi all'8%, che si applica alle seguenti condizioni:
- Interessi pagati ad istituti finanziari.
- Prestiti con durata minima di tre anni, destinati a finanziare progetti di investimento.
È inoltre prevista l’esenzione totale da ritenuta sui pagamenti di interessi erogati da:
- Il Governo o enti locali.
- La Banca Centrale.
- Enti interamente posseduti dal Governo.
3. Royalties (Canoni)
L'Accordo stabilisce le seguenti aliquote massime applicabili sulle royalties:
- 10% per i canoni relativi a diritti d’autore (compresi software, pellicole cinematografiche, registrazioni per trasmissioni TV o radio), brevetti, marchi, disegni e modelli, formule o processi segreti, nonché informazioni industriali, commerciali o scientifiche.
- 10% sul 50% dell’importo lordo (5% effettivo): per i canoni relativi all’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
4. Capital Gains (Plusvalenze)
L'Accordo stabilisce le seguenti disposizioni per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di beni e partecipazioni:
- Gli utili derivanti dalla cessione di immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in tale Stato.
- Gli utili derivanti dalla cessione di beni mobili strumentali collegati a una stabile organizzazione situata nell’altro Stato sono imponibili in detto Stato.
- Gli utili derivanti dalla cessione di navi, aeromobili e beni mobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa cedente.
- Gli utili derivanti dalla vendita di azioni che traggono oltre il 50% del loro valore da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest’ultimo.
- Qualora il venditore detenga almeno il 25% delle partecipazioni di una società residente nell’altro Stato contraente per un periodo di almeno 12 mesi, i guadagni derivanti da questa cessione sono imponibili in detto altro Stato.
- Gli utili derivanti dalla cessione di beni diversi da quelli sopra menzionati sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del cedente.
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