28 Febbraio 2021

Svizzera – LPD (Legge Federale sulla Protezione dei dati)

Tutto ciò che devi sapere

L’acronimo LPD si riferisce alla Legge Federale sulla protezione dei dati personali decretata dalla Assemblea Federale della Confederazione Svizzera il 19 giugno 1992, in vigore dal 1 luglio 1993.

È composta da 39 articoli raggruppati in sezioni in virtù dell’argomento trattato per un totale di 8, di seguito indicati:

  • scopo, campo d’applicazione e definizioni;
  • disposizioni generali di protezione dei dati;
  • trattamento di dati personali da parte di persone private;
  • trattamento di dati personali da parte di organi federali;
  • incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza;
  • protezione giuridica;
  • disposizioni penali;
  • disposizioni finali.

Dall’entrata in vigore sono trascorsi quasi 28 anni e sebbene in passato le modificazioni e l’adeguamento della legge siano state numerose (16), a causa della rapida evoluzione tecnologica e sociale, lo scorso 25 settembre 2020 il Parlamento svizzero ha optato per la revisione totale della LPD, e la sua entrata in vigore è prevista per il 2022.

La nuova legge federale sulla protezione dei dati personali auspica di aumentare sensibilmente la trasparenza dei trattamenti di dati e migliorare il controllo da parte delle persone interessate sui propri dati, restando così al passo con il repentino sviluppo dell’era digitale.

La revisione è inoltre volta ad adeguare in generale la legislazione svizzera sulla protezione dei dati ai requisiti del regolamento (UE) 2016/679, (GDPR).

Campo di applicazione della LPD

La LPD regola il trattamento dei dati delle persone fisiche e giuridiche da parte di privati o degli organi della Confederazione Svizzera come specificato nella sezione 1 art2., che così dichiara:

1. La presente legge si applica al trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di:

a. persone private;

b. organi federali.

Il trattamento dei dati personali da parte di persone private e organi federali è regolato rispettivamente alla sezione 3 e 4 della LPD.

2. Essa non si applica:

a. ai dati personali trattati da una persona fisica per uso esclusivamente personale e che non vengono comunicati a estranei;

b. ai dibattiti delle Camere federali e delle commissioni parlamentari;

c. ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti, come pure a quelli di diritto pubblico e di diritto amministrativo, eccettuate le procedure amministrative di prima istanza;

d. ai registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato;

e. ai dati personali trattati dal Comitato internazionale della Croce Rossa.

Fondamenti principali e disposizioni generali di protezione dei dati della LPD

Per analizzare il tema è utile spiegarti alcuni dei principali punti cardine sui quali si fonda la LPD, ovvero l’importanza che essa pone in termini di diritto alla protezione dei dati personali, diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8), con particolare focus riguardo la tutela dei diritti della personalità e della sfera privata; a questo proposito la LPD pone come dati personali degni di particolare protezione i dati concernenti:

  • le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali;
  • la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza;
  • le misure d’assistenza sociale;
  • i procedimenti o le sanzioni amministrative e penali;

Ciò implica che il trattamento dei dati debba necessariamente avvenire secondo le norme di legge e rispettando i principi della buona fede e della responsabilità nonché garantendo agli interessati di agire attivamente in caso di mancato rispetto delle stesse e di far valere i propri diritti.

L’interessato ha in particolare il diritto di essere posto a conoscenza della natura dei dati che vengono raccolti su di sé, e qualora fosse necessario di godere del diritto alla rettifica dei dati inesatti, blocco o cancellazione.

Il trattamento di dati è consentito previa riconoscibile dichiarazione degli scopi effettivi ed esclusivamente nella misura necessaria per gli stessi; la comunicazione dei dati all’estero è consentita solo nei casi specificati all’art.6 dell’LPD.

IFPDT: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

La figura dell’IFPDT viene nominata dal Consiglio federale per un quadriennio, la sua nomina sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale e il mandato può essere rinnovato due volte.

L’incaricato si occupa della protezione della sfera privata nell'ambito del trattamento di dati personali, controlla ed effettua accertamenti circa le banche dati e supervisiona l’effettiva attuazione delle prescrizioni della LPD e della Confederazione.

L’incaricato è tenuto a sorvegliare sugli organi federali e, come previsto dall’art.27, può:

  • esigere la produzione di atti, doman­dare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati; gli organi federali devono collaborare all’accertamento dei fatti.
  • se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato raccomanda all’organo federale di modificare o di cessare il tratta­mento; esso informa della raccomandazione il dipartimento competente o la Cancelleria federale.
  • se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al dipartimento competente o alla Cancelleria federale; la decisione del dipartimento o della Cancelleria è comunicata con atto formale alla persona interessata.
  • l’Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso soprastante e contro la decisione dell’autorità di ricorso.

L’incaricato effettua accertamenti e raccomandazioni nel settore privato quando i metodi di trattamento possono ledere la personalità di un numero considerevole di persone, devono essere registrate collezioni di dati, vi è obbligo d’informare secondo l’articolo 6 e, come previsto dall’art. 29, può:

  • esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati.
  • dopo aver accertato i fatti, l’Incaricato può raccomandare di modificare o di cessare il trattamento.
  • se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al Tribunale amministrativo federale per decisione; contro questa decisione l’Incaricato è legittimato a ricorrere.

 

Diacron Suisse Sa, in collaborazione con AB Innovation Consulting