15 Novembre 2023

Svizzera: nuove aliquote IVA dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera applicherà nuove aliquote d’imposta.

Nello specifico:

  • l’aliquota standard passerà da 7,7% a 8,1%
  • l’aliquota ridotta passerà da 2,5% a 2,6%
  • l’aliquota speciale per il settore alberghiero passerà da 3,7% a 3,8%

Le attuali aliquote rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Come si applicano le aliquote?

Le differenti tipologie di aliquote coprono prestazioni specifiche, che si confermano anche per il 2024.

Nell’aliquota standard rientrano tutte le prestazioni che non sono imponibili all’aliquota speciale o a quella ridotta.

L’aliquota ridotta si applica alla controprestazione e importazione per i seguenti beni:

  • acqua trasportata in condotte (con eccezione del il trattamento delle acque di scarico, imponibile all’aliquota normale);
  • derrate alimentari e additivi;
  • bestiame, pollame;
  • pesci e altri animali per scopi alimentari;
  • sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili;
  • alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento;
  • concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura;
  • medicinali;
  • giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario;
  • giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario (art. 51a e 52 OIVA);
  • prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale;
  • prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione di prodotti naturali, imponibili all'aliquota ridotta che servono a loro volta principalmente all'alimentazione umana o come alimenti e strame per animali, nonché alla lavorazione di simili prodotti del suolo;
  • prestazioni escluse dall’imposta giusta l’articolo 21 capoverso 2 numeri 14–16 LIVA, a condizione che si sia optato per la loro imposizione in conformità dell’articolo 22 LIVA;

L’aliquota speciale per il settore alberghiero si applica alle prestazioni d’alloggio con prima colazione