Il 4 febbraio 2026 l’amministrazione fiscale britannica (HM Revenue & Customs) ha reso disponibile la versione in lingua inglese del testo “coordinato” (synthesized text) della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Bulgaria e Regno Unito del 2015, aggiornata per riflettere le modifiche derivanti dall’applicazione del Multilateral Instrument (MLI).
La pubblicazione rappresenta un passaggio rilevante sotto il profilo interpretativo, in quanto consente di leggere in modo unitario la Convenzione bilaterale e le disposizioni del MLI effettivamente applicabili tra i due Stati.
Cos’è il testo “sintetizzato” e perché è rilevante
Il synthesized text non costituisce un nuovo trattato né sostituisce formalmente la Convenzione originaria. Si tratta di un documento tecnico che integra, in forma coordinata e sistematica, le disposizioni della Convenzione del 2015 con gli effetti derivanti dal MLI, lo strumento multilaterale elaborato in ambito OCSE nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
L’obiettivo è agevolare l’interpretazione congiunta delle norme, mostrando in che modo le clausole convenzionali risultino modificate o integrate dalle disposizioni MLI applicabili tra Bulgaria e Regno Unito.
Il testo è stato predisposto in collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi e riflette l’impatto delle rispettive posizioni MLI (opzioni, riserve e notifiche) esercitate in sede di ratifica.
Decorrenza delle modifiche: applicazione differenziata per tipologia di imposta
Un aspetto centrale riguarda le date di effetto delle modifiche introdotte dal MLI, che – come di consueto – non operano in modo uniforme per tutte le imposte.
In linea generale, occorre distinguere tra:
- imposte applicate mediante ritenuta alla fonte (WHT), per le quali l’efficacia delle nuove disposizioni dipende dalla data di pagamento o accredito del reddito;
- altre imposte, per le quali la decorrenza è collegata ai periodi d’imposta dei contribuenti.
Nel caso specifico della Convenzione UK–Bulgaria, il synthesized text riporta le seguenti date di effetto:
- Regno Unito:
- per le imposte riscosse tramite ritenuta alla fonte: applicazione a partire dal 1° gennaio 2024;
- per Income Tax e Capital Gains Tax: applicazione dal 6 aprile 2024 (inizio dell’anno fiscale UK);
- Bulgaria:
- per le altre imposte: applicazione ai periodi d’imposta che iniziano dal 1° gennaio 2024.
La verifica della corretta decorrenza assume rilievo pratico nella gestione dei flussi transfrontalieri e nella valutazione delle posizioni fiscali relative ai periodi “di transizione”.
Ambiti generalmente interessati dal MLI
In termini generali, l’esperienza applicativa del MLI mostra che le modifiche ai trattati contro le doppie imposizioni possono riguardare, tra l’altro:
- l’introduzione di clausole antiabuso, in particolare il Principal Purpose Test (PPT);
- le regole in materia di stabile organizzazione, incluse misure anti-frammentazione;
- i meccanismi di risoluzione delle controversie, tramite il rafforzamento della Mutual Agreement Procedure (MAP);
- ulteriori misure collegate al contrasto di pratiche di pianificazione fiscale aggressiva (ad es. hybrid mismatches, ove adottate dai due Stati).
Tuttavia, l’effettiva applicazione di ciascuna disposizione dipende dalla compatibilità tra le scelte operate dai due Stati in sede di adesione al MLI.
Il caso specifico UK–Bulgaria
Con riferimento alla Convenzione tra Bulgaria e Regno Unito, dal testo coordinato emergono in particolare modifiche connesse a:
- Preambolo e finalità del trattato (art. 6 MLI) – introduzione del riferimento espresso alla prevenzione dell’elusione e dell’evasione fiscale, in linea con gli standard BEPS;
- Principal Purpose Test (art. 7 MLI) – clausola generale antiabuso che consente di negare i benefici convenzionali qualora uno degli scopi principali di una struttura o operazione sia l’ottenimento di tali benefici;
- Procedura amichevole – MAP (art. 16 MLI) – rafforzamento delle garanzie procedurali per i contribuenti in caso di controversie interpretative o applicative;
- Corresponding adjustments (art. 17 MLI) – coordinamento in materia di rettifiche correlative in ambito transfer pricing.
Nel rapporto bilaterale in esame, risultano quindi centrali le modifiche in chiave antiabuso e di miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle controversie, mentre altre aree talvolta interessate dal MLI (quali alcune disposizioni dettagliate in tema di stabile organizzazione o specifiche clausole anti-frammentazione) non emergono come elementi qualificanti nel testo coordinato pubblicato.
Natura giuridica del testo coordinato
Il testo sintetizzato ha finalità esclusivamente esplicative e non costituisce fonte autonoma di diritto.
Le fonti giuridicamente vincolanti restano:
- la Convenzione bilaterale del 2015;
- il Multilateral Instrument;
- gli strumenti di ratifica e le notifiche depositate da Bulgaria e Regno Unito.
Il documento coordinato rappresenta dunque uno strumento di consultazione utile per operatori, consulenti e autorità fiscali, ma non sostituisce i testi ufficiali delle norme.
Implicazioni pratiche per imprese e consulenti
Per gruppi multinazionali e operatori economici attivi tra Bulgaria e Regno Unito, la pubblicazione del testo aggiornato:
- rafforza la certezza interpretativa;
- consente una lettura integrata delle clausole convenzionali modificate;
- impone una verifica puntuale delle strutture esistenti alla luce del Principal Purpose Test.
In particolare, appare opportuno:
- verificare la corretta applicazione delle nuove regole in funzione delle date di effetto per ciascuna imposta;
- analizzare la sostenibilità delle strutture transfrontaliere rispetto al nuovo quadro antiabuso;
- riesaminare eventuali flussi di dividendi, interessi e royalties alla luce del rischio di disconoscimento dei benefici convenzionali.
L’aggiornamento della Convenzione UK–Bulgaria attraverso il MLI si inserisce nel più ampio processo di evoluzione del diritto tributario internazionale, sempre più orientato alla coerenza sistemica, alla prevenzione dell’erosione della base imponibile e al rafforzamento degli strumenti di cooperazione tra Stati.