February 2026 / United Kingdom

19 Febbraio 2026

Convenzione contro le doppie imposizioni tra Regno Unito e Bulgaria

Il 4 febbraio 2026 l’amministrazione fiscale britannica (HM Revenue & Customs) ha reso disponibile la versione in lingua inglese del testo “coordinato” (synthesized text) della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Bulgaria e Regno Unito del 2015, aggiornata per riflettere le modifiche derivanti dall’applicazione del Multilateral Instrument (MLI).

La pubblicazione rappresenta un passaggio rilevante sotto il profilo interpretativo, in quanto consente di leggere in modo unitario la Convenzione bilaterale e le disposizioni del MLI effettivamente applicabili tra i due Stati.

Cos’è il testo “sintetizzato” e perché è rilevante

Il synthesized text non costituisce un nuovo trattato né sostituisce formalmente la Convenzione originaria. Si tratta di un documento tecnico che integra, in forma coordinata e sistematica, le disposizioni della Convenzione del 2015 con gli effetti derivanti dal MLI, lo strumento multilaterale elaborato in ambito OCSE nell’ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

L’obiettivo è agevolare l’interpretazione congiunta delle norme, mostrando in che modo le clausole convenzionali risultino modificate o integrate dalle disposizioni MLI applicabili tra Bulgaria e Regno Unito.

Il testo è stato predisposto in collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi e riflette l’impatto delle rispettive posizioni MLI (opzioni, riserve e notifiche) esercitate in sede di ratifica.

Decorrenza delle modifiche: applicazione differenziata per tipologia di imposta

Un aspetto centrale riguarda le date di effetto delle modifiche introdotte dal MLI, che – come di consueto – non operano in modo uniforme per tutte le imposte.

In linea generale, occorre distinguere tra:

  • imposte applicate mediante ritenuta alla fonte (WHT), per le quali l’efficacia delle nuove disposizioni dipende dalla data di pagamento o accredito del reddito;
  • altre imposte, per le quali la decorrenza è collegata ai periodi d’imposta dei contribuenti.

Nel caso specifico della Convenzione UK–Bulgaria, il synthesized text riporta le seguenti date di effetto:

  • Regno Unito:
    • per le imposte riscosse tramite ritenuta alla fonte: applicazione a partire dal 1° gennaio 2024;
    • per Income Tax e Capital Gains Tax: applicazione dal 6 aprile 2024 (inizio dell’anno fiscale UK);
  • Bulgaria:
    • per le altre imposte: applicazione ai periodi d’imposta che iniziano dal 1° gennaio 2024.

La verifica della corretta decorrenza assume rilievo pratico nella gestione dei flussi transfrontalieri e nella valutazione delle posizioni fiscali relative ai periodi “di transizione”.

Ambiti generalmente interessati dal MLI

In termini generali, l’esperienza applicativa del MLI mostra che le modifiche ai trattati contro le doppie imposizioni possono riguardare, tra l’altro:

  • l’introduzione di clausole antiabuso, in particolare il Principal Purpose Test (PPT);
  • le regole in materia di stabile organizzazione, incluse misure anti-frammentazione;
  • i meccanismi di risoluzione delle controversie, tramite il rafforzamento della Mutual Agreement Procedure (MAP);
  • ulteriori misure collegate al contrasto di pratiche di pianificazione fiscale aggressiva (ad es. hybrid mismatches, ove adottate dai due Stati).

Tuttavia, l’effettiva applicazione di ciascuna disposizione dipende dalla compatibilità tra le scelte operate dai due Stati in sede di adesione al MLI.

Il caso specifico UK–Bulgaria

Con riferimento alla Convenzione tra Bulgaria e Regno Unito, dal testo coordinato emergono in particolare modifiche connesse a:

  1. Preambolo e finalità del trattato (art. 6 MLI) – introduzione del riferimento espresso alla prevenzione dell’elusione e dell’evasione fiscale, in linea con gli standard BEPS;
  2. Principal Purpose Test (art. 7 MLI) – clausola generale antiabuso che consente di negare i benefici convenzionali qualora uno degli scopi principali di una struttura o operazione sia l’ottenimento di tali benefici;
  3. Procedura amichevole – MAP (art. 16 MLI) – rafforzamento delle garanzie procedurali per i contribuenti in caso di controversie interpretative o applicative;
  4. Corresponding adjustments (art. 17 MLI) – coordinamento in materia di rettifiche correlative in ambito transfer pricing.

Nel rapporto bilaterale in esame, risultano quindi centrali le modifiche in chiave antiabuso e di miglioramento dei meccanismi di risoluzione delle controversie, mentre altre aree talvolta interessate dal MLI (quali alcune disposizioni dettagliate in tema di stabile organizzazione o specifiche clausole anti-frammentazione) non emergono come elementi qualificanti nel testo coordinato pubblicato.

Natura giuridica del testo coordinato

Il testo sintetizzato ha finalità esclusivamente esplicative e non costituisce fonte autonoma di diritto.

Le fonti giuridicamente vincolanti restano:

  1. la Convenzione bilaterale del 2015;
  2. il Multilateral Instrument;
  3. gli strumenti di ratifica e le notifiche depositate da Bulgaria e Regno Unito.

Il documento coordinato rappresenta dunque uno strumento di consultazione utile per operatori, consulenti e autorità fiscali, ma non sostituisce i testi ufficiali delle norme.

Implicazioni pratiche per imprese e consulenti

Per gruppi multinazionali e operatori economici attivi tra Bulgaria e Regno Unito, la pubblicazione del testo aggiornato:

  • rafforza la certezza interpretativa;
  • consente una lettura integrata delle clausole convenzionali modificate;
  • impone una verifica puntuale delle strutture esistenti alla luce del Principal Purpose Test.

In particolare, appare opportuno:

  • verificare la corretta applicazione delle nuove regole in funzione delle date di effetto per ciascuna imposta;
  • analizzare la sostenibilità delle strutture transfrontaliere rispetto al nuovo quadro antiabuso;
  • riesaminare eventuali flussi di dividendi, interessi e royalties alla luce del rischio di disconoscimento dei benefici convenzionali.

L’aggiornamento della Convenzione UK–Bulgaria attraverso il MLI si inserisce nel più ampio processo di evoluzione del diritto tributario internazionale, sempre più orientato alla coerenza sistemica, alla prevenzione dell’erosione della base imponibile e al rafforzamento degli strumenti di cooperazione tra Stati.

2 Febbraio 2026

Aggiornamento sul diritto del lavoro nel Regno Unito: le principali novità dal 2026

Il Employment Rights Act 2025 introduce una delle riforme più rilevanti degli ultimi anni nel diritto del lavoro del Regno Unito. A partire dal 2026, le nuove disposizioni rafforzeranno in modo significativo i diritti dei lavoratori e imporranno nuovi obblighi ai datori di lavoro. Le aziende sono quindi chiamate ad avviare fin da ora un’attenta attività di preparazione.

Le principali novità da conoscere

Rafforzamento dei diritti sindacali Da febbraio 2026, la normativa in materia di sindacati e azioni industriali diventerà più flessibile. Saranno eliminati alcuni requisiti di voto, estesa la durata di validità delle votazioni e rafforzate le tutele per i lavoratori che partecipano a scioperi. Questo rende la gestione delle relazioni sindacali un tema ancora più strategico per i datori di lavoro.

Aumento dei salari minimi Da aprile 2026 entreranno in vigore aumenti del National Minimum Wage e del National Living Wage, con incrementi particolarmente rilevanti per giovani lavoratori e apprendisti. Sono stati inoltre annunciati i nuovi livelli del Real Living Wage, soprattutto più elevati nell’area di Londra. Le aziende dovranno adeguare tempestivamente sistemi payroll e budget del personale.

Congedi familiari: diritti dal primo giorno Il congedo di paternità e il congedo parentale diventeranno diritti esercitabili fin dal primo giorno di lavoro, senza requisiti minimi di anzianità. Aumenteranno anche gli importi delle indennità per i congedi familiari. Ciò richiederà una maggiore flessibilità organizzativa, in particolare nella gestione dei neoassunti.

Riforma della malattia retribuita (Statutory Sick Pay) La Statutory Sick Pay sarà dovuta fin dal primo giorno di assenza, eliminando il periodo di carenza. L’indennità sarà pari all’80% della retribuzione media settimanale, entro un tetto massimo. Sono previste disposizioni transitorie che richiederanno particolare attenzione nella gestione dei casi già in corso.

Limitazioni alla pratica del “fire and rehire” Il licenziamento di lavoratori che rifiutano modifiche contrattuali sarà considerato automaticamente illegittimo, salvo che l’azienda dimostri gravi difficoltà finanziarie e l’inevitabilità delle modifiche. Questo innalza sensibilmente il rischio legale nelle operazioni di riorganizzazione.

Prevenzione delle molestie e tutele per i segnalanti I datori di lavoro dovranno adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire le molestie sessuali, incluse quelle perpetrate da terzi. Le segnalazioni di molestie di interesse pubblico saranno qualificate come “whistleblowing”, con conseguente rafforzamento delle tutele contro ritorsioni e licenziamenti.

Più tempo per ricorrere al tribunale del lavoro Il termine per presentare un ricorso al tribunale del lavoro passerà da tre a sei mesi. Sarà quindi fondamentale conservare documentazione e tracciabilità delle decisioni per periodi più lunghi.

Nuove regole sul licenziamento illegittimo (dal 2027) Dal gennaio 2027, il periodo minimo di servizio per poter impugnare un licenziamento illegittimo sarà ridotto da due anni a sei mesi, aumentando l’esposizione legale anche durante il periodo di prova.

Cosa dovrebbero fare le aziende

  • Rivedere contratti, policy e manuali aziendali
  • Aggiornare procedure su retribuzioni, malattia e congedi
  • Formare i manager su licenziamenti, molestie e relazioni sindacali
  • Prepararsi a controlli e obblighi di compliance più stringenti

Il Employment Rights Act 2025 segna un chiaro cambiamento di rotta nel diritto del lavoro britannico. Anticipare gli adeguamenti sarà essenziale per garantire la conformità e ridurre i rischi legali.