January 2024 / Switzerland

15 Novembre 2023

Svizzera: nuove aliquote IVA dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024, la Svizzera applicherà nuove aliquote d’imposta.

Nello specifico:

  • l’aliquota standard passerà da 7,7% a 8,1%
  • l’aliquota ridotta passerà da 2,5% a 2,6%
  • l’aliquota speciale per il settore alberghiero passerà da 3,7% a 3,8%

Le attuali aliquote rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Come si applicano le aliquote?

Le differenti tipologie di aliquote coprono prestazioni specifiche, che si confermano anche per il 2024.

Nell’aliquota standard rientrano tutte le prestazioni che non sono imponibili all’aliquota speciale o a quella ridotta.

L’aliquota ridotta si applica alla controprestazione e importazione per i seguenti beni:

  • acqua trasportata in condotte (con eccezione del il trattamento delle acque di scarico, imponibile all’aliquota normale);
  • derrate alimentari e additivi;
  • bestiame, pollame;
  • pesci e altri animali per scopi alimentari;
  • sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili;
  • alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento;
  • concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura;
  • medicinali;
  • giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario;
  • giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario (art. 51a e 52 OIVA);
  • prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale;
  • prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione di prodotti naturali, imponibili all'aliquota ridotta che servono a loro volta principalmente all'alimentazione umana o come alimenti e strame per animali, nonché alla lavorazione di simili prodotti del suolo;
  • prestazioni escluse dall’imposta giusta l’articolo 21 capoverso 2 numeri 14–16 LIVA, a condizione che si sia optato per la loro imposizione in conformità dell’articolo 22 LIVA;

L’aliquota speciale per il settore alberghiero si applica alle prestazioni d’alloggio con prima colazione

5 Gennaio 2024

Aboliti i dazi svizzeri sui prodotti industriali

Dal 1° gennaio 2024 la Svizzera non applica più alcun dazio sull’importazione dei prodotti industriali, a prescindere dall’origine di tali prodotti. Al termine di dieci anni di lavori preparatori viene così attuata una misura significativa di politica commerciale per il nostro Paese, che consentirà un guadagno annuo superiore agli 860 milioni di franchi in termini di prosperità.

L’abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali rafforza la piazza economica e industriale elvetica sgravando a livello sia finanziario che amministrativo imprese e consumatori. L’abolizione agevola la creazione di fattori produttivi più competitivi accrescendo così la diversificazione e la produttività delle imprese svizzere situate sia sul territorio nazionale che all’estero. Ne risulteranno relazioni commerciali più efficienti e una rinsaldata concorrenza. Abolizione dei dazi sui beni di consumo e sui fattori produttivi Tra i prodotti industriali in Svizzera rientrano sia i fattori produttivi dei processi di produzione (per es. beni d’investimento, materie prime, sale, semilavorati e macchinari), sia i beni di consumo (biciclette, elettrodomestici, indumenti, scarpe ecc.). Non sono invece considerati prodotti industriali i prodotti agricoli (inclusi animali vivi e piante, generi alimentari e voluttuari, prodotti agricoli trasformati, sementi e alimenti per animali) e i prodotti della pesca. L’importazione in Svizzera di prodotti agricoli continuerà a essere sottoposta ai dazi doganali.

Sgravio amministrativo delle imprese Parallelamente all’abolizione dei dazi sui prodotti industriali sono previste semplificazioni nella tariffa doganale svizzera e nel settore della prova dell’origine che contribuiranno allo sgravio amministrativo delle nostre imprese. In un contesto di concorrenza efficace si può partire dal presupposto che anche i consumatori beneficeranno di questo risparmio. La Confederazione procederà a un monitoraggio delle ripercussioni sui prezzi dei prodotti in questione.

L’abolizione dei dazi sui prodotti industriali non comporta alcun adeguamento delle procedure di sdoganamento e continuerà dunque a vigere l’obbligo della dichiarazione d’importazione e il versamento di altre tasse e tributi, inclusa l’imposta sul valore aggiunto.

L’abolizione è stata decisa dal Parlamento il 1° ottobre 2021 tramite la modifica della legge sulla tariffa delle dogane. Nella sua seduta del 2 febbraio 2022 il Consiglio federale ha stabilito l’entrata in vigore della misura al 1° gennaio 2024. In un clima sempre più protezionistico, smantellando gli ostacoli doganali la Svizzera – quale economia di piccole dimensioni ma fortemente integrata nel tessuto economico – lancia un chiaro segnale a favore del mantenimento e dell’ampliamento di flussi commerciali privi di barriere.

Fonte: admin.ch